Novità ADR 2021: batterie al Litio

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Dettaglio 


È stato modificato il paragrafo 1.1.3.7, aggiungendo un riferimento al paragrafo 5.5.4

“Le merci pericolose (ad es. batterie al litio, cartucce per pile a combustibile) contenute in apparecchiature quali registratori di dati e dispositivi di localizzazione del carico, fissate o collocate in colli, sovrimballaggi, containers o vani di carico non sono soggette ad altre disposizioni dell’ADR ad eccezione delle seguenti:

a. l'apparecchiatura deve essere in uso o destinata all’uso durante il trasporto;

b. le merci pericolose contenute (ad esempio batterie al litio, cartucce per pile a combustibile)

devono soddisfare le prescrizioni applicabili di costruzione e di prova specificate nell'ADR; e

c. l'apparecchiatura deve essere in grado di resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto.”

 

Disposizione speciale 360 

“I veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 Veicolo alimentato a batteria. Le batterie al litio installate nelle unità di trasporto merci, progettate esclusivamente per fornire energia esterna all'unità di trasporto, devono essere assegnate alla rubrica UN 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO MERCI, batterie al litio ionico o batterie al litio metallico.”

 

Disposizione speciale 376

“Nel valutare un elemento o una batteria come danneggiata o difettosa, deve essere eseguita un’analisi o una valutazione basata su criteri di sicurezza da parte del fabbricante dell’elemento, della batteria o del prodotto o da parte di un esperto tecnico con una co noscenza delle caratteristiche di sicurezza degli elementi o delle batterie. Un’analisi o una valutazione può includere, ma non è limitata ai seguenti criteri:

a. Il pericolo acuto, come uno sviluppo di gas o di un incendio o la perdita di elettrolita;

b. L'uso o l'uso improprio dell’elemento o della batteria;

c. Segni di danni fisici, come la deformazione dell’involucro dell’elemento o della bat

teria, o della colorazione dell’involucro;

d. Una protezione da cortocircuito esterna ed interna, come misure di tensione o di

isolamento;

e. Le condizioni di sicurezza dell’elemento o della batteria; o

f. Danni a qualsiasi componente di sicurezza interno, come il sistema di gestione della

batteria”

 

Disposizione speciale 388

Le batterie al litio ionico o le batterie al litio metallico installate in un'unità di trasporto merci e progettate esclusivamente per fornire energia esterna all'unità di trasporto merci devono essere assegnate alla rubrica UN 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO MERCI, batterie al litio ionico o batterie al litio metallico.”

 

Disposizione speciale 390

“Quando un collo contiene una combinazione di batterie al litio contenute in apparecchiature e batterie al litio imballate con apparecchiature, ai fini della marcatura del collo e della documentazione si applicano le seguenti prescrizioni:

a. il collo deve essere marcato come "UN 3091" o "UN 3481", secondo il caso. Se un collo contiene sia batterie al litio ionico che batterie al litio metallico imballate con e contenute in apparecchiature, il collo deve essere marcato come prescritto per entrambi i tipi di batterie. Tuttavia, non è necessario considerare la prescrizione per le batterie a bottone installate in apparecchiature (comprese le schede elettroniche);

b. il documento di trasporto deve indicare "UN 3091 BATTERIE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN’APPARECCHIATURA” o “UN 3481 BATTERIE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN’APPARECCHIATURA", secondo il caso. Se un collo contiene sia batterie al litio metallico che batterie al litio ionico imballate con e contenute in apparecchiature, allora il documento di trasporto deve indicare poi sia "UN 3091 BATTERIE AL LITIO METALLICO IMBALLATE CON UN’APPARECCHIATURA" che "UN 3481 BATTERIE AL LITIO IONICO IMBALLATE CON UN’APPARECCHIATURA””


Disposizione speciale 667

a. Le disposizioni del 2.2.9.1.7 (a) non si applicano quando i prototipi di pre-produzione di elementi o batterie al litio oppure gli elementi o le batterie al litio di una piccola serie di produ zione, composta al massimo da 100 elementi o batterie, sono installate nel veicolo, motore o macchinario;

b. Le disposizioni del 2.2.9.1.7 non si applicano agli elementi o alle batterie al litio installate nel veicolo, motore o macchinario danneggiato o difettoso. In tali casi devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i. Se il danno o il difetto non ha un impatto significativo sulla sicurezza dell'elemento o della batteria, i veicoli, i motori o i macchinari danneggiati o difettosi, possono essere trasportati secondo le condizioni definite nelle disposizioni speciali 363 o 666,come appropriato;

ii. Se il danno o il difetto hanno un impatto significativo sulla sicurezza dell'elemento o della batteria, l'elemento o la batteria al litio deve essere rimossa e trasportata conformemente alla disposizione speciale 376.

Tuttavia se non è possibile rimuovere l'elemento o la batteria in modo sicuro o non è possibile verificare le condizioni dell'elemento o della batteria, il veicolo, il motore o il macchinario può essere rimorchiato o trasportato come specificato al punto (i).

c. Le procedure descritte al punto b) si applicano anche agli elementi o alle batterie al litio danneggiate in veicoli, motori o macchinari.

 

Disposizione speciale 671

“Ai fini dell'esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto (vedere 1.1.3.6), la categoria di trasporto deve essere determinata in relazione al gruppo di imballaggio (vedere paragrafo 3 della disposizione speciale 251):

- Categoria di trasporto 3 per le confezioni assegnate al gruppo di imballaggio III;

- Categoria di trasporto 2 per le confezioni assegnate al gruppo di imballaggio II;

- Categoria di trasporto 1 per le confezioni assegnate al gruppo di imballaggio I.

I kit contenenti soltanto merci pericolose alle quali non è assegnato alcun gruppo d'imballaggio devono essere assegnate alla categoria di trasporto 2 per il completamento dei documenti di trasporto e per l'esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto (vedere 1.1.3.6).”