Classificazione dei rifiuti, URBANI e SPECIALI

Riccardo Giorgi

Come cambiano gli adempimenti del produttore

Il recente Decreto Legislativo 116/2020 ha modificato la classificazione dei rifiuti, in particolare cancellando la definizione “rifiuti assimilabili” e introducendo nuove disposizioni, come di seguito indicato:


Sono rifiuti urbani dal 1° gennaio 2021

I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies. (allegati alla fine dell’informativa)


l’articolo 238 comma 10 del d.lgs 152/06 recita testualmente:

"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale"


Quali sono le conseguenze di questa nuova classificazione?

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, possono conferire i rifiuti ad un soggetto privato se dimostrano di averli avviati al recupero (attività di destinazione indicate con la lettera R – es. R13) mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

L’attestazione rilasciata su carta intestata del gestore privato deve riportare i riferimenti dei F.I.R. e la specifica delle quantità di rifiuti avviate a recupero.

In questo caso, sono esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

A tale proposito, anche se non è dettagliatamente specificato, possiamo ritenere corretto che la norma si riferisce all’esclusione dall’obbligo di versare la “componente variabile” della tassa rifiuti (TARI) istituita dalla Legge 147/2013.

Il periodo di affidamento ad un gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non può essere inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».


Ad esempio, sono classificati rifiuti urbani, i rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, toner (allegato L-quater), ecc., provenienti da banche e istituti di credito (punto 12 dell’allegato Lquinques) o magazzini senza vendita diretta (punto 3 dell’allegato L-quinques).

Pertanto, al fine di esercitare il diritto alla riduzione della tariffa TARI / TARSU per lo smaltimento di questi rifiuti, e continuare ad affidare il servizio ad un operatore privato, vi suggeriamo di inviare il prima possibile alla amministrazione competente (comune e/o soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani) la comunicazione che trovate in allegato.

Per le attività che producono rifiuti nel comune di Roma, gli indirizzi sono i seguenti:

  1. pec AMA Spa: amaroma@pec.amaroma.it 
  2. pec del comune: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it

Rammentiamo infine che i produttori che svolgono attività industriale non sono sottoposti a questo nuovo regime in quanto sono esclusi dall’elenco attività che producono rifiuti simili agli urbani (allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06).

Evidenziamo inoltre che al momento la norma non ha chiarito se l’opzione di ricorrere al servizio pubblico debba necessariamente essere esercitata per tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti. Abbiamo validi motivi di ritenere che a breve verranno emanati regolamenti nazionali e comunali a chiarimento dei dubbi scaturiti dalla nuova classificazione dei rifiuti.

Allegati

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.238, COMMA 10 D.Lgs.n.152/2006.pdf